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Regio decreto 484/1936

Art. 140 — E' considerato non giunto, agli effetti della sospensione dello stipendio, l'ufficiale che, senza giustificat…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/140parte di Regio decreto 484/1936
Art. 140. E' considerato non giunto, agli effetti della sospensione dello stipendio, l'ufficiale che, senza giustificata causa, non raggiunga il suo posto nel termine di tempo fissato dai regolamenti o dalla speciale disposizione che lo riguarda, sia che egli provenga dai nuovi nominati o dai richiamati dal congedo, sia che debba rientrare da licenza di qualunque specie, o raggiungere una nuova destinazione.

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