Regio decreto 484/1936
Art. 126 — L'attribuzione dello stipendio e' fatta con determinazione del Presidente generale dell'Associazione, in segu…
Art. 126. L'attribuzione dello stipendio e' fatta con determinazione del Presidente generale dell'Associazione, in seguito a proposta degli Enti che hanno in forza matricolare l'ufficiale. La determinazione presidenziale dello stipendio di ciascun ufficiale e' oggetto di variazione matricolare e deve percio' essere registrata sullo stato di servizio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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