Regio decreto 484/1936
Art. 125 — I benefici di cui ai precedenti articoli 119 e 122, che debbono essere goduti una sola volta, sono valutati n…
Art. 125. I benefici di cui ai precedenti articoli 119 e 122, che debbono essere goduti una sola volta, sono valutati nella determinazione degli stipendi inerenti al grado rivestito al 1° aprile 1922, o nella determinazione del primo stipendio, qualora la nomina ad ufficiale sia posteriore a tale data. Gli ufficiali che alla data del 1° aprile 1922, o all'atto della determinazione del primo stipendio, avessero raggiunto il massimo dello stipendio inerente al grado rivestito, senza che per cio' fosse stato necessario valutare in lutto od in parte i benefici di cui agli articoli succitati, potranno godere dei benefici stessi, o della loro rimanente parte, in occasione della successiva promozione. Il riporto di detti benefici non potra' farsi, in ogni caso, che nel grado immediatamente superiore a quello rivestito al 30 novembre 1923.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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