Regio decreto 484/1936
Art. 103 — I giudizi d'avanzamento in tempo di guerra vengono formulati, per il personale chiamato in servizio, dalle au…
Art. 103. I giudizi d'avanzamento in tempo di guerra vengono formulati, per il personale chiamato in servizio, dalle autorita' seguenti. Per gli ufficiali addetti ad unita o servizi dell'Associazione: a) dal delegato dell'Associazione presso le Forze armate ovvero dall'ufficiale superiore preposto all'ispezione dell'unita', rispettivamente per il personale allo proprie dipendenze. Nei Comitati, nella cui circoscrizione non funzioni un ispettore delle unita', dal consigliere delegato al personale (giudizio di 1° grado). Il giudizio e' provocato da una proposta del capo dell'unita' o servizio; b) dal presidente del Comitato centro di mobilitazione, in sostituzione del giudizio della Commissione del personale del Comitato stesso (giudizio di 2° grado); c) dalla Commissione centrale del personale (giudizio di 3° grado). Dopo tale giudizio dovra' seguirsi la procedura stabilita per le normali promozioni del tempo di pace. Per gli ufficiali comandati presso le Forze armate dello Stato: d) dall'autorita' militare preposta all'unita' o servizio (giudizio di 1° grado); e) dalle autorita' dell'Associazione di cui alle lettere b) e c). Per i sottufficiali addetti ad unita' o servizi dell'Associazione: f) dalle autorita' di cui alla lettera a) (giudizio di 1° grado); g) dall'autorita' di cui alla lettera b) (giudizio di 2° grado); h) dal Presidente generale dell'Associazione (giudizio di 3° grado e decisivo). Per le promozioni ai gradi di maresciallo e sottotenente si applicano gli ultimi due commi dell'art. 93. Per i militi e graduati di truppa addetti ad unita' e servizi dell'Associazione: i) dal capo dell'unita' o servizio (giudizio di 1° grado); l) dalle autorita' di cui alla lettera a) (giudizio di 2° grado); m) dall'autorita' di cui alla lettera b) (giudizio di 3° grado e decisivo). Per il personale d'assistenza presso le Forze armate dello Stato: n) dall'autorita' militare preposta all'unita' o servizio (giudizio di 1° grado); o) dall'autorita' dell'Associazione di cui alla lettera a) per i militi e graduati di truppa; e di cui alla lettera b) per i sottufficiali (giudizio di 2° grado); p) dall'autorita' di cui alla lettera b) per i militi e graduati di truppa; e di cui alla lettera b) per i sottufficiali (giudizio di 3° grado e decisivo). Per il personale non chiamato in servizio dovra' seguirsi la procedura ordinaria prescritta per il tempo di pace.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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