Regio decreto 484/1936
Art. 102 — L'avanzamento straordinario di ruolo per meriti eccezionali e' concesso con spostamento di sede dell'inscritt…
Art. 102. L'avanzamento straordinario di ruolo per meriti eccezionali e' concesso con spostamento di sede dell'inscritto interessato nel ruolo, per un numero di posti pari ad un terzo del ruolo del grado cui l'inscritto medesimo appartiene, calcolato per gli ufficiali secondo il disposto dell'art. 111. Qualora, nell'effettuare detto spostamento, si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'inscritto e' subito promosso; e se non esiste vacanza e' promosso fuori quadro a norma degli articoli 107 e 111, se ufficiale; ovvero in soprannumero se appartiene al personale di assistenza.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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