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Regio decreto 1658/1935

Art. 8 — Il soccorso giornaliero nei casi diversi da quello di cui all'articolo precedente, se richiesto all'atto dell…

ELI /it/regio-decreto/1935/07/26/1658/art/8parte di Regio decreto 1658/1935
Art. 8. Il soccorso giornaliero nei casi diversi da quello di cui all'articolo precedente, se richiesto all'atto della chiamata e non oltre la presentazione alle armi, decorre dal giorno della presentazione. Se richiesto successivamente, decorre dal giorno della domanda. Per la durata valgono le disposizioni dell'articolo precedente.

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