Regio decreto 1658/1935
Art. 8 — Il soccorso giornaliero nei casi diversi da quello di cui all'articolo precedente, se richiesto all'atto dell…
Art. 8. Il soccorso giornaliero nei casi diversi da quello di cui all'articolo precedente, se richiesto all'atto della chiamata e non oltre la presentazione alle armi, decorre dal giorno della presentazione. Se richiesto successivamente, decorre dal giorno della domanda. Per la durata valgono le disposizioni dell'articolo precedente.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1658/1935 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.