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Regio decreto 1658/1935

Art. 7 — In tempo di mobilitazione il soccorso giornaliero decorre dal giorno della presentazione del militare alle ar…

ELI /it/regio-decreto/1935/07/26/1658/art/7parte di Regio decreto 1658/1935
Art. 7. In tempo di mobilitazione il soccorso giornaliero decorre dal giorno della presentazione del militare alle armi o dal giorno della sua presentazione all'autorita' comunale per esservi avviato, a meno che la domanda sia presentata dopo il primo mese dalla data stabilita per la presentazione alle armi, nel qual caso decorre dalla data della domanda. Nel caso di congedamento isolato il soccorso continua fino a tutto il giorno successivo a quello nel quale il militare deve presentarsi al podesta' del comune a seguito del congedamento. Nel caso di congedamento collettivo il soccorso continua fino al giorno successivo a quello fissato come ultimo giorno di congedamento. Il soccorso ai congiunti dei militari rimpatriati dall'estero perche' richiamati alle armi per mobilitazione decorre dal giorno in cui il militare ha lasciato la propria residenza fino a quello successivo al ritorno nella residenza stessa. Per determinare tale giorno deve essere computato il tempo necessario per raggiungere la residenza, a partire dal giorno che dall'autorita' e' fissato per il riespatrio del militare.

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