Regio decreto 1658/1935
Art. 37 — La direzione provinciale delle poste, ricevuta la quietanza di entrata di cui agli art
Art. 37. La direzione provinciale delle poste, ricevuta la quietanza di entrata di cui agli art. 35 e 36, trasmette, con elenco modello allegato n. 13, ai distretti militari o alle capitanerie di porto il riepilogo di cui all'art. 34, corredato dei relativi elenchi dei pagamenti giornalieri cui il riepilogo si riferisce. I distretti militari e le capitanerie di porto ne rilasciano ricevuta con il modello allegato n. 13.
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