Regio decreto 1658/1935
Art. 36 — Le capitanerie di porto, ricevute le richieste di rimborso, cui all'art
Art. 36. Le capitanerie di porto, ricevute le richieste di rimborso, cui all'art. 34, emettono sugli ordini di accreditamento, di cui all'art. 43, ordinativi di pagamento da commutarsi in quietanza di entrata alla contabilita' speciale dell'Amministrazione postale per la trasmissione di fondi all'Ordinatore per vaglia e risparmi.
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