Regio decreto 1658/1935
Art. 30 — Nel caso che, sia in applicazione di decisione della commissione di appello, sia per effetto di ordine emanat…
Art. 30. Nel caso che, sia in applicazione di decisione della commissione di appello, sia per effetto di ordine emanato dalle autorita' militari, la concessione del soccorso debba essere soppressa o sospesa, il podesta' ne da' immediata comunicazione all'ufficio postale, con ordine di sospendere i pagamenti, nonche' alla commissione comunale, per le annotazioni a ruolo, ed agli altri enti indicati nell'art. 22, con modello allegato n. 8. In pari tempo provvede a ritirare subito ai beneficiari il libretto personale in loro possesso.
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