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Regio decreto 1658/1935

Art. 29 — Nel caso che dall'effettuato riscontro il distretto militare o la capitaneria di porto rilevino errori nei ri…

ELI /it/regio-decreto/1935/07/26/1658/art/29parte di Regio decreto 1658/1935
Art. 29. Nel caso che dall'effettuato riscontro il distretto militare o la capitaneria di porto rilevino errori nei riguardi sia del titolo al soccorso sia del suo ammontare, ordinano la sospensione del pagamento, a mezzo della direzione provinciale delle poste competente, e ne danno immediata comunicazione rispettivamente al Ministero della guerra o al Ministero della marina. Il Ministero della guerra o della marina, riconosciuta la effettiva irregolarita' del pagamento, ne danno comunicazione al prefetto della provincia per l'accertamento delle singole responsabilita'. La eventuale denuncia all'autorita' giudiziaria spetta rispettivamente al Ministero della guerra o al Ministero della marina. Nel caso invece in cui il Ministero competente riconosca la regolarita' del soccorso ne avverte la competente direzione provinciale delle poste perche' provveda al ripristino dei pagamenti con la corresponsione degli arretrati e ne da' comunicazione al distretto o alla capitaneria di porto.

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