Regio decreto 2111/1934
Art. 33
Il ragioniere. Art. 33. Il ragioniere, alle dipendenze del capo dei servizi generali, predispone i bilanci e rivede i conti, le fatture, le scritturazioni contabili dei vari uffici.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2111/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.