Regio decreto 2111/1934
Art. 32
L'economo. Art. 32. L'economo, alle dipendenze del capo dei servizi generali, ha la consegna dei locali e ne cura il perfetto stato di manutenzione ed il regolare impiego, inventaria il mobilio e tutto il materiale di proprieta' del Circolo e ne sorveglia la perfetta conservazione.
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