Regio decreto 1169/1934
Art. 73 — I comandanti di stazione devono, quando non ne sono impediti da ragioni di servizio, recarsi presso il funzio…
Art. 73. I comandanti di stazione devono, quando non ne sono impediti da ragioni di servizio, recarsi presso il funzionario di P. S. o presso il podesta', nei rispettivi uffici, tenendo presente che le conferenze con quest'ultimo sono prescritte solo quando egli eserciti le funzioni di ufficiale di P. S.
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