Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1169/1934Art. 72
Regio decreto 1169/1934

Art. 72 — I comandanti dei carabinieri reali conferiscono giornalmente coi prefetti e coll'autorita' di P

ELI /it/regio-decreto/1934/06/14/1169/art/72parte di Regio decreto 1169/1934
Art. 72. I comandanti dei carabinieri reali conferiscono giornalmente coi prefetti e coll'autorita' di P. S., quando non ne siano impediti da motivi di servizio, e coll'autorita' militare giudiziaria ogni qualvolta l'interesse del servizio lo consigli. In tali conferenze le predette autorita' ed i comandanti dei carabinieri reali si scambiano le occorrenti comunicazioni per tutto quanto si riferisce all'andamento dell'ordine della pubblica sicurezza, senza che niuno pero' resti dispensato dalle prescritte relazioni o richieste per iscritto. A tal uopo i comandanti di divisione devono recarsi presso il prefetto ed i comandanti di compagnia - o di tenenza, ove non esista comando di compagnia - presso il questore. I comandanti di tenenza mantengono i necessari contatti con i funzionari degli uffici distaccati di P. S. delle rispettive residenze.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1169/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 71 Art. 73 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.