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Regio decreto 1169/1934

Art. 6 — I comandanti di presidio possono, compatibilmente con la forza disponibile e con le esigenze del servizio, ri…

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Art. 6. I comandanti di presidio possono, compatibilmente con la forza disponibile e con le esigenze del servizio, richiedere i carabinieri per i servizi di scorta d'onore e, in caso di riviste e parate, per il servizio di ordinanza e per il mantenimento dell'ordine. Gli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa ed allievi della scuola centrale e della legione allievi carabinieri reali non possono, di norma, essere impiegati in servizio d'ordine pubblico ed in quelli di presidio. Gli allievi carabinieri, pero', concorrono a turno, con gli altri corpi, nei servizi di guardia e di picchetto d'onore. I carabinieri, quando possono farlo senza danno del loro servizio, devono prendere parte, in corpo, alle riviste e parate di presidio.

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