Regio decreto 1169/1934
Art. 5 — I carabinieri reali compiono, in mancanza dei carabinieri guardie del Re, il servizio affidato ai medesimi e …
Art. 5. I carabinieri reali compiono, in mancanza dei carabinieri guardie del Re, il servizio affidato ai medesimi e ad essi e' riservato quello delle scorte d'onore, secondo il regolamento sul servizio territoriale.
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