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Regio decreto 1169/1934

Art. 3 — Ai carabinieri reali sono applicabili le disposizioni generali delle leggi e dei regolamenti militari, salvo …

ELI /it/regio-decreto/1934/06/14/1169/art/3parte di Regio decreto 1169/1934
Art. 3. Ai carabinieri reali sono applicabili le disposizioni generali delle leggi e dei regolamenti militari, salvo le modificazioni per essi espressamente stabilite.

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