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Regio decreto 1169/1934

Art. 2 — I carabinieri reali vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro in…

ELI /it/regio-decreto/1934/06/14/1169/art/2parte di Regio decreto 1169/1934
Art. 2. I carabinieri reali vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumita' e alla tutela della proprieta'; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonche' delle ordinanze delle pubbliche autorita'; prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni. Una vigilanza attiva, non interrotta e l'azione repressiva costituiscono l'essenza della loro missione. Essi pertanto, anche quando non sono espressamente comandati di servizio, debbono intervenire se avvengano infrazioni alla legge, oppure l'opera loro sia richiesta da pubblici ufficiali, od anche da privati, pel disimpegno delle mansioni per essi stabilite nei precedenti comma.

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