Regio decreto 383/1934
Art. 65 — Non puo' essere rappresentata nella consulta l'attivita' produttiva che impieghi un numero di lavoratori infe…
Art. 65. Non puo' essere rappresentata nella consulta l'attivita' produttiva che impieghi un numero di lavoratori inferiore all'uno per cento del numero totale dei lavoratori esistenti nel comune e regolarmente denunciati agli effetti della applicazione dei contributi sindacali obbligatori. Il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro nella consulta deve essere uguale a quello complessivo dei rappresentanti dei lavoratori intellettuali e manuali. Il Prefetto accerta quali attivita' produttive operanti nel comune abbiano i requisiti per essere rappresentate nella consulta, determina il numero dei rappresentanti che deve essere assegnato a ciascuna di esse e le associazioni cui competono le designazioni; invita le associazioni stesse a designare le rispettive terne di nomi entro il termine di un mese dalla data dell'invito.
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