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Regio decreto 383/1934

Art. 65 — Non puo' essere rappresentata nella consulta l'attivita' produttiva che impieghi un numero di lavoratori infe…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/65parte di Regio decreto 383/1934
Art. 65. Non puo' essere rappresentata nella consulta l'attivita' produttiva che impieghi un numero di lavoratori inferiore all'uno per cento del numero totale dei lavoratori esistenti nel comune e regolarmente denunciati agli effetti della applicazione dei contributi sindacali obbligatori. Il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro nella consulta deve essere uguale a quello complessivo dei rappresentanti dei lavoratori intellettuali e manuali. Il Prefetto accerta quali attivita' produttive operanti nel comune abbiano i requisiti per essere rappresentate nella consulta, determina il numero dei rappresentanti che deve essere assegnato a ciascuna di esse e le associazioni cui competono le designazioni; invita le associazioni stesse a designare le rispettive terne di nomi entro il termine di un mese dalla data dell'invito.

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