Regio decreto 383/1934
Art. 64 — Il Prefetto stabilisce per ciascun comune, nei limiti di cui all'articolo 39, la composizione numerica della …
Art. 64. Il Prefetto stabilisce per ciascun comune, nei limiti di cui all'articolo 39, la composizione numerica della consulta, in base alla valutazione della entita' degli interessi delle singole attivita' produttive operanti nel comune stesso.
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