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Regio decreto 383/1934

Art. 53 — Il Podesta', quale amministratore del comune, delibera intorno: 1° all'ordinamento degli uffici e dei servizi…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/53parte di Regio decreto 383/1934
Art. 53. Il Podesta', quale amministratore del comune, delibera intorno: 1° all'ordinamento degli uffici e dei servizi; 2° al trattamento economico ed allo stato giuridico degli impiegati e salariati, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani, degli esattori e tesorieri, dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore; 3° agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni, salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi di legge; 4° alle transazioni, alle alienazioni ed ai contratti in genere; 5° alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio; 6° ai regolamenti di uso dei beni comunali, d'igiene, edilita' e polizia locale, attribuiti dalla legge ai comuni, nonche' a quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune; 7° alla destinazione dei beni e delle attivita' patrimoniali del comune; 8° alla costruzione, al traslocamento e alla soppressione dei cimiteri; 9° al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge; 10° ai tributi comunali ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione; 11° alle istituzioni ed ai cambiamenti delle fiere e dei mercati; 12° ed in genere su tutti gli affari che sono propri del comune.

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