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Regio decreto 383/1934

Art. 52 — Il Podesta': 1° rappresenta il comune, ne firma gli atti ed assiste agli incanti; 2° sovrintende a tutti gli …

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/52parte di Regio decreto 383/1934
Art. 52. Il Podesta': 1° rappresenta il comune, ne firma gli atti ed assiste agli incanti; 2° sovrintende a tutti gli uffici ed istituzioni comunali; 3° sta in giudizio, per il comune, sia come attore, sia come convenuto; 4° promuove gli atti conservativi dei diritti del comune; 5° convoca e presiede la consulta municipale, stabilendo gli affari da trattarsi nelle singole adunanze; 6° conclude e stipula i contratti comunali; 7° veglia al regolare andamento dei servizi municipali; 8° attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi; 9° provvede all'osservanza dei regolamenti; 10° forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali del comune; 11° esercita le attribuzioni commessegli dalla legge in materia di leva e cura sotto la propria responsabilita' l'esatto adempimento delle relative operazioni; 12° provvede alla compilazione e all'aggiornamento dei documenti relativi alla precettazione e requisizione di quadrupedi e veicoli; 13° dichiara, a norma delle disposizioni vigenti, i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno; 14° dichiara i prezzi delle prestazioni d'opera dei servitori di piazza, fattorini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione; 15° rilascia attestati di notorieta' pubblica, stati di famiglia, certificati di poverta' ed altre attestazioni comunali. La firma del Podesta', quando tali atti debbano prodursi fuori della circoscrizione della provincia, deve essere legalizzata dal Prefetto.

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