Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 383/1934Art. 364
Regio decreto 383/1934

Art. 364 — Si applicano ai consultori le disposizioni degli articoli 270 e 271.

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/364parte di Regio decreto 383/1934
Art. 364. Si applicano ai consultori le disposizioni degli articoli 270 e 271.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 383/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 363 Art. 365 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.