Regio decreto 383/1934
Art. 363 — I membri della consulta di Roma sono nominati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quello d…
Art. 363. I membri della consulta di Roma sono nominati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quello delle Corporazioni. Sono applicabili ed essi le disposizioni di cui gli articoli 68, 69 e 70. L'ufficio di consultore e' gratuito. Prima di entrare in funzione, i consultori prestano giuramento dinanzi al Governatore nei modi e nei termini previsti nell'articolo 45. Essi durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.
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