Regio decreto 383/1934
Art. 228 — Nella fissazione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei co…
Art. 228. Nella fissazione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, si deve tener conto delle condizioni finanziarie degli enti, delle condizioni economiche locali, dei requisiti richiesti per l'ammissione dei personale, della natura ed importanza del servizio, dei rapporti fra i vari gradi dell'organico e di ogni altro elemento utile. Gli stipendi ed i salari degli impiegati e salariati comunali devono essere fissati in equa proporzione con quello del segretario comunale; e quelli degli impiegati e salariati della provincia in proporzione con quello del segretario provinciale. Il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle province presso altre amministrazioni, non puo' essere riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianita' e degli aumenti periodici di stipendio. Il servizio da essi prestato presso la stessa amministrazione, precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualita' di provvisori o di avventizi puo' essere riconosciuto in loro favore, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, nella stessa misura stabilita per gli impiegati dello Stato. Non e' consentita la valutazione ne nello stipendio del nuovo grado degli aumenti periodici gia' conseguiti nel grado inferiore. Quando nella fissazione del trattamento economico o di quiescenza i regolamenti organici locali facciano richiamo a disposizioni riguardanti i dipendenti dello Stato, tale richiamo deve intendersi limitato esclusivamente alle disposizioni in vigore al momento dell'approvazione dei singoli regolamenti. Sono nulle di pieno diritto le disposizioni contrarie alla norma di cui al precedente comma, nonche' quelle con le quali i comuni, le provincie ed i consorzi assumano a loro carico il pagamento della imposta di ricchezza mobile sugli stipendi o salari, ovvero i contributi dovuti dal personale per l'iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni e per altro obbligo di legge.
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