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Regio decreto 383/1934

Art. 227 — I comuni, le provincie ed i consorzi non possono modificare in danno dei rispettivi impiegati o salariati, ch…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/227parte di Regio decreto 383/1934
Art. 227. I comuni, le provincie ed i consorzi non possono modificare in danno dei rispettivi impiegati o salariati, che abbiano conseguito la stabilita', il trattamento economico gia' raggiunto, ovvero il trattamento di quiescenza in vigore quando l'impiegato ha raggiunto il limite massimo di eta' o di servizio occorrente per essere collocato a riposo a sua domanda.

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