Regio decreto 383/1934
Art. 227 — I comuni, le provincie ed i consorzi non possono modificare in danno dei rispettivi impiegati o salariati, ch…
Art. 227. I comuni, le provincie ed i consorzi non possono modificare in danno dei rispettivi impiegati o salariati, che abbiano conseguito la stabilita', il trattamento economico gia' raggiunto, ovvero il trattamento di quiescenza in vigore quando l'impiegato ha raggiunto il limite massimo di eta' o di servizio occorrente per essere collocato a riposo a sua domanda.
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