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Regio decreto 383/1934

Art. 20 — Il Prefetto, oltre le ordinanze di urgenza dipendenti dallo esercizio della funzione surrogatoria contemplata…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/20parte di Regio decreto 383/1934
Art. 20. Il Prefetto, oltre le ordinanze di urgenza dipendenti dallo esercizio della funzione surrogatoria contemplata all'articolo 55, comma 1°, puo' emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilita' polizia locale e igiene, per motivi di sanita' o di sicurezza pubblica interessanti l'intera provincia o piu' comuni della medesima. Le ordinanze di urgenza del Prefetto sono eseguite in via amministrativa indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale. Quando gli interessati non vi ottemperino, sono adottate, previa diffida da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza, le misure necessarie per l'esecuzione d'ufficio. E' autorizzato l'impiego della forza pubblica. La nota delle spese relative e' resa esecutoria dal Prefetto ed e' rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette. Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Prefetto sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire 500.

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