Regio decreto 383/1934
Art. 19 — Il Prefetto e' la piu' alta autorita' dello Stato nella provincia
Art. 19. Il Prefetto e' la piu' alta autorita' dello Stato nella provincia. Egli e' il rappresentante diretto del potere esecutivo. Al Prefetto fa capo tutta la vita della provincia, che da lui riceve impulso, coordinazione e direttive. Il Prefetto provvede ad assicurare, in conformita' alle generali direttive del Governo, unita' d'indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e degli enti locali, coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici e vigilandone i servizi, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della Giustizia, della Guerra, della Marina, della Aeronautica e delle Ferrovie. Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorita' amministrativa e l'autorita' giudiziaria. Adotta, in caso di necessita' o d'urgenza, i provvedimenti che crede indispensabili nel pubblico interesse. Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e sul relativo personale, ferme restando le norme generali sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato e salvo le eccezioni di cui al terzo comma del presente articolo. Ordina le indagini che ritiene necessarie nei riguardi delle amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza. Invia appositi commissari presso le amministrazioni degli enti locali per compiere, in caso di ritardo od omissione da parte degli organi ordinari, atti obbligatori per legge, o per reggerle qualora non possano, per qualsiasi motivo, funzionare. Tutela l'ordine pubblico e sopraintende alla pubblica sicurezza: dispone della forza pubblica e puo' richiedere piego di altre forze armate. Presiede il Consiglio di Prefettura e la Giunta provinciale amministrativa.
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