Regio decreto 383/1934
Art. 2 — Qualsiasi disposizione legislativa, tendente a porre a carico dei comuni e delle provincie nuove o maggiori s…
Art. 2. Qualsiasi disposizione legislativa, tendente a porre a carico dei comuni e delle provincie nuove o maggiori spese, deve essere concretata di concerto oltre che col Ministro dell'Interno, anche col Ministro delle Finanze. Il consenso deve risultare dal relativo disegno di legge, e, qualora la spesa sia inerente a servizi di carattere statale, devono essere, in pari tempo, assegnati agli enti predetti i corrispondenti mezzi di entrata.
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