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Regio decreto 383/1934

Art. 1

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/1parte di Regio decreto 383/1934
Testo unico della legge comunale e provinciale Art. 1. I provvedimenti ad iniziativa governativa, che importino nuove attribuzioni delle autorita' comunali e provinciali, ovvero aboliscano o modifichino quelle esistenti, quando non siano promossi dal Ministro dell'Interno, debbono essere predisposti di concerto col medesimo.

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