Regio decreto 383/1934
Art. 16 — Gli amministratori dei comuni delle provincie e dei Consorzi si debbono astenere dal prender parte direttamen…
Art. 16. Gli amministratori dei comuni delle provincie e dei Consorzi si debbono astenere dal prender parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni, somministrazioni od appalti nell'interesse degli enti a cui appartengono o delle istituzioni soggette all'amministrazione, tutela o vigilanza degli enti stessi. Lo stesso obbligo incombe ai consultori, nonche' ai membri della Giunta provinciale amministrativa per tutti gli enti sottoposti alla sua tutela.
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