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Regio decreto 383/1934

Art. 15 — Negli organi collegiali la scadenza dei componenti e' simultanea

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Art. 15. Negli organi collegiali la scadenza dei componenti e' simultanea. Chi surroga un membro, che per qualunque motivo abbia cessato anzi tempo di far parte del collegio, rimane in carica solo fino a quando avrebbe durato il suo predecessore.

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