Regio decreto 383/1934
Art. 157 — Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, piu' comuni possono…
Art. 157. Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, piu' comuni possono essere riuniti in consorzio fra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di carattere obbligatorio. La costituzione coattiva del consorzio e' disposta con decreto del Prefetto, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale, del Ministro dell'Interno, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i Podesta' e le Giunte provinciali amministrative interessati e, quando del consorzio faccia parte la provincia, anche il rettorato. Con lo stesso decreto e' approvato lo statuto ed e' stabilita la sede del consorzio.
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