Regio decreto 383/1934
Art. 156 — I comuni hanno facolta' di unirsi in consorzio fra di loro o con la provincia per provvedere a determinati se…
Art. 156. I comuni hanno facolta' di unirsi in consorzio fra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse. La costituzione del consorzio e' approvata con decreto del Prefetto, udita la Giunta provinciale amministrativa, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale, del Ministro dell'Interno, udite le Giunte provinciali amministrative interessate, se gli enti appartengono a circoscrizioni provinciali diverse. Con lo stesso decreto e' approvato lo statuto ed e' stabilita la sede del consorzio.
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