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Regio decreto 383/1934

Art. 153 — Quando il Preside non spedisca i mandati, ovvero esso o il rettorato non compiano gli atti comunque obbligato…

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Art. 153. Quando il Preside non spedisca i mandati, ovvero esso o il rettorato non compiano gli atti comunque obbligatori per legge, salvo il caso che la sostituzione competa al Prefetto, provvede la Giunta provinciale amministrativa. Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso ricorso al Ministro dell'Interno.

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