Regio decreto 383/1934
Art. 152 — Qualora la Giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazion…
Art. 152. Qualora la Giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni sottoposte al suo esame, ne fa conoscere al rettorato i motivi, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro un termine all'uopo stabilito. Sulle deduzioni del rettorato o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, la giunta provinciale amministrativa emette la decisione.
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