Regio decreto 383/1934
Art. 124 — Il Prefetto, per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, ha facolta' di sospendere il…
Art. 124. Il Prefetto, per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, ha facolta' di sospendere il rettorato, riferendone immediatamente al Ministro dell'Interno.
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