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Regio decreto 383/1934

Art. 123 — I rettori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dal loro uffi…

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Art. 123. I rettori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dal loro ufficio. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'Interno, previa contestazione dei motivi agli interessati.

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