Regio decreto 1740/1933
Art. 78 — Visite degli autoveicoli
Art. 78. Visite degli autoveicoli. Gli autoveicoli con motore a vapore, oltre alle visite e prove iniziali, sono sottoposti anche alle visite e prove delle caldaie da eseguirsi dagli ingegneri dell'Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie ed Automobili con le norme in vigore per le visite e prove delle caldaie a vapore. I verbali delle visite e prove periodiche devono essere redatti su libretto da tenersi in doppio esemplare, uno presso l'autoveicolo, consegnato a chi ha la responsabilita' della condotta della caldaia, e ostensibile ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali e degli agenti incaricati della esecuzione del presente decreto, l'altro presso il Circolo Ferroviario d'Ispezione. Spetta al proprietario dell'autoveicolo di richiedere le successive visite e prove regolamentari, le quali possono aver luogo presso qualsiasi Circolo Ferroviario d'Ispezione. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento, quando il fatto non sia preveduto da altra disposizione di legge penale. Qualora l'autoveicolo a vapore presenti speciale garanzia di sicurezza sia per la costituzione sia per la condotta del generatore del vapore, puo' essere esentato dalle visite periodiche di cui sopra e cio' mediante autorizzazione da rilasciarsi tipo per tipo dall'Ispettorato Generale predetto, che puo' anche consentire eventuali deroghe alle disposizioni vigenti. Gli autocarri e i treni automobili debbono essere sottoposti ogni anno, a visita di revisione presso il Circolo Ferroviario d'Ispezione allo scopo di accertare che sussistano le condizioni di sicurezza di circolazione. Il Ministro per le Comunicazioni, di concerto con quello per l'Interno puo' ordinare in ogni tempo revisioni generali o parziali degli automobili e dei rimorchi ed il Circolo Ferroviario d'Ispezione, per delega del Prefetto, puo' fare obbligo ai possessori di sottoporli a visita e prova di revisione.
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