Regio decreto 1740/1933
Art. 77 — Smarrimento di targhe
Art. 77. Smarrimento di targhe. E obbligo del proprietario di denunciare, entro il termine di quarantotto ore, lo smarrimento della targa alla Autorita' di Pubblica Sicurezza. Eguale denuncia deve esser fatta, entro lo stesso termine, alla Prefettura presso la quale l'autoveicolo e' immatricolato e all'ufficio dal quale e' stata consegnata la targa di riconoscimento. In caso di smarrimento delle targhe di riconoscimento, l'Autorita' di Pubblica Sicurezza, alla quale e' stata fatta denunzia, rilascera' al denunziante una dichiarazione attestante la ricevuta denunzia. Tale dichiarazione autorizza la circolazione dell'autoveicolo con una targa di cartone, della quale l'interessato dovra' fornirsi a propria cura e spese, portante sul fondo bianco in caratteri neri, secondo le dimensioni prescritte, le stesse indicazioni della targa smarrita. La dichiarazione rilasciata dall'Autorita' di Pubblica Sicurezza deve essere esibita ai funzionari, ufficiali ed agenti incaricati di vigilare sulla osservanza del presente decreto, insieme alla licenza o all'autorizzazione di circolazione. A colui che circoli senza tale dichiarazione o senza averla ottenuta, sono applicabili le pene e le altre sanzioni stabilite rispettivamente dal primo e dal secondo capoverso dell'articolo 70. Trascorsi dieci giorni dalla denunzia, il proprietario dell'autoveicolo, qualora la targa non sia stata ricuperata, deve munirsi, a termini degli articoli 68 e 69, di un nuovo documento di circolazione che e' rilasciato, senza bisogno di nuova visita dell'autoveicolo, in base agli atti preesistenti, con un nuovo numero di immatricolazione. In caso di smarrimento della targa di prova, trascorsi dieci giorni dalla denunzia, il concessionario della targa deve chiedere alla Prefettura, che ha accordato la concessione, l'assegnazione di un nuovo numero, che dovra' essere riportato nel certificato di concessione. I numeri corrispondenti a quelli delle targhe smarrite sono dalla Prefettura annullati e non possono essere ulteriormente assegnati.
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