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Regio decreto 1740/1933

Art. 75 — Monopolio delle targhe di riconoscimento

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/75parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 75. Monopolio delle targhe di riconoscimento. La fabbricazione, la distribuzione e la vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, compresi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 54, e dei rimorchi, sono riservate allo Stato, che vi provvede a mezzo della Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra. Ciascuna targa portera' applicato in modo inamovibile od impresso, un punzone o un marchio ufficiale di riconoscimento secondo le caratteristiche che saranno fissate dal Ministero delle Comunicazioni, il quale e' autorizzato anche a stabilire il prezzo di vendita delle targhe stesse al pubblico. Gli utili ricavati dalla vendita delle targhe sono devoluti all'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra. Chiunque, in contravvenzione alle disposizioni precedenti, fabbrichi, detenga per vendere, ponga in vendita o distribuisca targhe di riconoscimento di autoveicoli o punzoni e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a lire diecimila. Le targhe ed i punzoni sono confiscati. Le disposizioni del presente articolo non riguardano le targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo Diplomatico, a quelli di proprieta' delle Amministrazioni militari e dei Corpi Armati dello Stato e di altri enti, i quali usufruiscono di speciali targhe di riconoscimento.

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