Regio decreto 1740/1933
Art. 74 — Targhe per autoveicoli in collaudo o da esportare
Art. 74. Targhe per autoveicoli in collaudo o da esportare. Gli autoveicoli circolanti per le operazioni di collaudo e di immatricolazione e quelli che si debbono recare a riviste di autoveicoli prescritte dall'autorita' militare od a fiere, autorizzate, di autoveicoli usati, e non siano in regola con le tasse di circolazione, debbono portare nella parte posteriore una targa provvisoria in cartone, di forma rettangolare con un numero progressivo seguito dal contrassegno di individuazione dei Circoli Ferroviari d'Ispezione, costituito da lettere, secondo l'allegata tabella B, vistata dal Ministro per le Comunicazioni. La targa viene rilasciata dal Circolo assieme ad uno speciale foglio di via che deve essere portato sempre sul veicolo ed esibito ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali od agenti incaricati di vigilare sulla osservanza del presente decreto. Le precedenti disposizioni si applicano anche nel caso di automobili che si rechino con mezzi propri ai luoghi di transito per le esportazioni. Il foglio di via ha validita' di giorni dieci e vale per recarsi alla sede del Circolo Ferroviario d'Ispezione, nei luoghi da questo designati per le operazioni di collaudo ed ai pubblici uffici del capoluogo della Provincia, che siano competenti per il rilascio della licenza di circolazione e per ogni altra formalita', ad essa relativa. Il foglio di via vale parimenti in caso di esportazione per recarsi al luogo od ai luoghi di transito, seguendo l'itinerario indicato dal Circolo nel foglio stesso. La validita' del foglio di via, quando ricorrano giustificati motivi, potra' essere eccezionalmente prorogata dal Circolo Ferroviario d'Ispezione per il periodo di tempo strettamente necessario non superiore, in ogni caso, ad altri dieci giorni. La validita' dei fogli di via rilasciati agli autoveicoli in occasione di riviste di autoveicoli disposte dall'autorita' militare o di fiere di veicoli usati e' limitata al periodo strettamente necessario. Chi circola senza aver ottenuto il foglio di via e' punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'articolo 70. Nel caso di deviazione dai percorsi normali, o da quelli espressamente autorizzati col foglio di via, e' applicabile l'ammenda da lire cinquanta a lire duecento.
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