Regio decreto 1740/1933
Art. 7 — Domande di licenze o concessioni
Art. 7. Domande di licenze o concessioni. Le domande dirette a conseguire licenze o concessioni di polizia stradale, interessanti strade statali, sono presentate al Capo del Compartimento per la viabilita', il quale provvede direttamente nei casi di sua competenza, o rimette gli atti al Ministro Presidente dell'Azienda Autonoma Statale della Strada col suo parere, nei casi di competenza di quest'ultimo. Le domande rivolte a conseguire licenze o concessioni interessanti strade non statali sono presentate al Capo della amministrazione dell'Ente cui la strada appartiene. In ogni caso le domande debbono essere corredate dai disegni necessari e devono contenere la dichiarazione che qualora occorresse una visita sul luogo la spesa sara' sostenuta dal richiedente, previo deposito della somma che verra' fissata.
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