Regio decreto 1740/1933
Art. 6 — Concessioni
Art. 6. Concessioni. Le nuove concessioni per condurre le acque dei privati nei fossi delle strade, per attraversare ed occupare strade. con corsi di acqua, condutture, serbatoi di combustibili liquidi o con altri impianti od opere che possano menomare la buona conservazione delle strade e intralciare la circolazione sono di competenza: a) del Ministro, Presidente dell'Azienda Autonoma Statale della Strada, per le strade statali; b) degli Enti cui le strade appartengono, per le strade non statali. Per i tratti delle strade statali scorrenti nell'interno dell'abitato le domande di concessioni o di autorizzazioni, i cui lavori possano arrecare pregiudizio al traffico o alla circolazione, sono previamente sottoposte all'esame dei Capi Compartimento della viabilita' competenti che le muniscono del loro visto. L'impianto, sulla sede di strade statali, di nuove linee ferroviarie, tramviarie, telegrafiche o telefoniche, ovvero di speciali tubazioni sotterranee, destinate a servizio pubblico, regolarmente concesse o autorizzate, non puo' essere attuato se non sia intervenuto il preventivo consenso del Ministro per i Lavori Pubblici, Presidente dell'Azienda Autonoma Statale della Strada. Per quanto riguarda le strade non statali occorre il preventivo consenso delle Amministrazioni a cui le strade appartengono quando esso sia previsto dalle disposizioni vigenti. Quando si tratti di solo attraversamento di strade ordinarie con qualcuno dei detti mezzi di comunicazione, e' richiesto il benestare del Ministro per i Lavori Pubblici, Presidente dell'Azienda Autonoma Statale della Strada, o degli Enti predetti soltanto in rapporto alle modalita' costruttive dell'attraversamento stesso.
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