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Regio decreto 1740/1933

Art. 56 — Gomme pneumatiche e semi-pneumatiche

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/56parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 56. Gomme pneumatiche e semi-pneumatiche. Agli effetti del presente decreto si considerano gomme pneumatiche quelle che presentano una superficie di rotolamento in gomma con camera o camere interne contenenti aria a pressione superiore a quella atmosferica, costruite in modo che sotto l'azione del carico di lavoro normale, si schiaccino totalmente quando la pressione interna viene a mancare. Si considerano gomme semipneumatiche quelle con una o piu' camere d'aria interne a pressione atmosferica. La disposizione e il numero di tali camere d'aria dovranno rispondere alle caratteristiche fissate con decreto del Ministro per le Comunicazioni, che determinera' pure i minimi di altezza e di larghezza dei vuoti nonche' il carico massimo legale di esercizio di ogni anello semipneumatico.

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