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Regio decreto 1740/1933

Art. 55 — Cerchioni degli autoveicoli

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/55parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 55. Cerchioni degli autoveicoli. Ogni autoveicolo, compresi quelli di cui alla lett. b) dell'articolo 54, ed i rimorchi da autoveicoli, salvo quelli indicati nel penultimo comma dell'articolo 43, debbono avere i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme pneumatiche o semi-pneumatiche. I chiodi fissati sopra il rivestimento di gomma, allo scopo di evitare lo slittamento, debbono poggiare sul suolo mediante una superficie circolare e piatta di almeno dieci millimetri di diametro, esclusa qualsiasi punta, e con una sporgenza sulla superficie del rivestimento non superiore a quattro millimetri. Il contravventore alle norme della prima parte del presente articolo e' punito con le pene e le sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'articolo 70. E' in ogni caso ordinato dal Prefetto il ritiro della licenza di circolazione o dell'autorizzazione alla circolazione degli autoveicoli o del rimorchio. Il ritiro puo' essere anche ordinato direttamente dal Circolo Ferroviario d'Ispezione il quale ne informera' il Prefetti competente, trasmettendogli la licenza. Il documento di circolazione non puo' essere restituito se non in seguito all'accertamento, da parte del Circolo Ferroviario d'Ispezione, dell'avvenuta applicazione delle gomme pneumatiche o semipneumatiche. Chi contravviene alle norme del primo capoverso del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire duecento.

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