Regio decreto 1740/1933
Art. 49 — Deroghe per i veicoli appartenenti alle Amministrazioni Militari ed ai Corpi Armati dello Stato
Art. 49. Deroghe per i veicoli appartenenti alle Amministrazioni Militari ed ai Corpi Armati dello Stato. Le disposizioni degli articoli 37, 39, 40, 41, 43, 44 e 45 non si applicano alla circolazione del materiale speciale appartenente alle Amministrazioni militari ed ai Corpi Armati dello Stato. Con decreto da emanarsi dal Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con gli altri Ministri interessati, la deroga alle disposizioni degli articoli sopraindicati puo' essere estesa anche ai veicoli ordinari appartenenti alle Amministrazioni ed ai Corpi Armati di cui sopra.
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