Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1740/1933Art. 48
Regio decreto 1740/1933

Art. 48 — Disposizioni speciali per i veicoli in servizio pubblico

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/48parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 48. Disposizioni speciali per i veicoli in servizio pubblico. Per i veicoli in servizio pubblico, gli imprenditori o i loro agenti devono assicurarsi che il veicolo si trovi, sotto ogni rapporto, in condizioni di poter iniziare e proseguire il viaggio con piena sicurezza dei viaggiatori e della circolazione in genere. Al Podesta' incombe l'obbligo di accertare le condizioni di sicurezza, generali o particolari, dei veicoli in servizio pubblico a trazione animale.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1740/1933 · fonte Normattiva ↗

← Art. 47 Art. 49 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.