Regio decreto 1740/1933
Art. 48 — Disposizioni speciali per i veicoli in servizio pubblico
Art. 48. Disposizioni speciali per i veicoli in servizio pubblico. Per i veicoli in servizio pubblico, gli imprenditori o i loro agenti devono assicurarsi che il veicolo si trovi, sotto ogni rapporto, in condizioni di poter iniziare e proseguire il viaggio con piena sicurezza dei viaggiatori e della circolazione in genere. Al Podesta' incombe l'obbligo di accertare le condizioni di sicurezza, generali o particolari, dei veicoli in servizio pubblico a trazione animale.
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