Regio decreto 1740/1933
Art. 38 — Accessori mobili
Art. 38. Accessori mobili. Le catene e tutti gli accessori mobili devono essere fissati ai veicoli in modo da non sporgere nelle loro oscillazioni al di fuori della sagoma del veicolo e da non strisciare sul terreno. Sono esenti da questa prescrizione le macchine agricole, per le quali tuttavia e' fatto obbligo di tenere sollevati dal suolo gli erpici, i vomeri ed altri strumenti agricoli durante il transito sulla strada. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.
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